Statuto
Art. 63
In vigore dal 5 nov 1890
Spetta al consiglio di amministrazione:
a) compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione richiesti dalla ordinata e regolare esecuzione del presente statuto;
b) formare i regolamenti d'interna amministrazione;
c) stabilire il saggio degl'interessi attivi e passivi, degli sconti, dei diritti e provvigioni;
d) nominare, sospendere e licenziare gl'impiegati e salariati, determinare le loro attribuzioni, stipendi e salari nonché lo ammontare e la qualità della cauzione da prestarsi dal cassiere;
e) provvedere allo impiego dei fondi della cassa nei modi e forme stabilite nel presente statuto, tenendo ragione delle condizioni economiche ed esigenze locali e della finalità della istituzione;
f) stabilire le condizioni dei contratti da stipularsi;
g) promuovere lo sviluppo e il miglioramento dell'istituzione, procacciandole il pubblico favore;
h) formare annualmente il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo;
i) compilare entro il primo bimestre di ciascun anno il resoconto della gestione dell'anno precedente, unendovi una relazione sull'andamento dell'istituzione e sulle operazioni fatte per presentarsi al consiglio comunale;
j) promuovere la decadenza dei consiglieri nei casi indicati dalla legge 15 luglio 1888 e regolamento 4 aprile 1889 e del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-63