Statuto
Art. 66
In vigore dal 5 nov 1890
Spetta ai censori e delegati municipali:
a) vegliare alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) controllare tutte le operazioni della cassa ed assistere alle verifiche ordinarie e straordinarie;
c) intervenire a tutte le tornate del consiglio di amministrazione, e di fare inserire negli ordini del giorno e nei verbali le proposte, che reputano opportune nello interesse della istituzione ed i loro voti motivati;
d) riferire annualmente al consiglio comunale ad occasione del resoconto dell'amministrazione sull'andamento della istituzione e proporre allo stesso le modifiche che reputassero necessarie ed utili all'ordinamento organico della stessa.
I censori possono esercitare per turno mensile il loro ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-66