Statuto

Art. 66

In vigore dal 5 nov 1890
Spetta ai censori e delegati municipali: a) vegliare alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; b) controllare tutte le operazioni della cassa ed assistere alle verifiche ordinarie e straordinarie; c) intervenire a tutte le tornate del consiglio di amministrazione, e di fare inserire negli ordini del giorno e nei verbali le proposte, che reputano opportune nello interesse della istituzione ed i loro voti motivati; d) riferire annualmente al consiglio comunale ad occasione del resoconto dell'amministrazione sull'andamento della istituzione e proporre allo stesso le modifiche che reputassero necessarie ed utili all'ordinamento organico della stessa. I censori possono esercitare per turno mensile il loro ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-66

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