Statuto
Art. 71
In vigore dal 5 nov 1890
Nessun prestito o mutuo può esser concesso, nè alcun effetto scontato se non col voto favorevole della commissione, che provvede sulle domande accettandole o rifiutandole, prendendo norma dal presente statuto, dai regolamenti, dalla situazione della cassa e dalla solvibilità dei richiedenti.
Questa disposizione non si applica alle operazioni di che all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-71