Statuto

Art. 71

In vigore dal 5 nov 1890
Nessun prestito o mutuo può esser concesso, nè alcun effetto scontato se non col voto favorevole della commissione, che provvede sulle domande accettandole o rifiutandole, prendendo norma dal presente statuto, dai regolamenti, dalla situazione della cassa e dalla solvibilità dei richiedenti. Questa disposizione non si applica alle operazioni di che all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-71

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo