Statuto
Art. 73
In vigore dal 5 nov 1890
Le tornate della commissione hanno luogo a periodi determinati o per convocazione del presidente.
Debbono astenersi dal prender parte alle votazioni coloro che hanno un interesse diretto od indiretto negli affari che sono sottoposti alle deliberazioni della commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-73