Statuto›Titolo IV
Art. 78
In vigore dal 5 nov 1890
Nei casi di negata approvazione, il consiglio di amministrazione può ricorrere all'autorità tutoria provinciale, che potrà modificare la deliberazione del consiglio comunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-78