Statuto›Titolo IV
Art. 79
In vigore dal 5 nov 1890
Il ministero di agricoltura, industria e commercio esercita verso la cassa tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge 15 luglio 1888 e dal relativo regolamento 4 aprile 1889.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-79