Statuto›Titolo V
Art. 81
In vigore dal 5 nov 1890
Nell'ufficio della cassa deve tenersi permanentemente affissa, in modo visibile al pubblico una copia del presente statuto, ed una copia dell'ultimo bilancio consuntivo annuale e dell'ultima situazione dei suoi conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-81