StatutoTitolo V

Art. 85

In vigore dal 5 nov 1890
Allorquando gli utili netti annuali della cassa avranno raggiunto per un triennio la somma di L. 5000, sarà istituito l'ufficio di direttore, che sarà retribuito e dovrà prestare cauzione. L'istituzione dell'ufficio di direttore e relative attribuzioni e competenze dovranno, previo voto del consiglio comunale, riportare l'approvazione governativa.
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