Statuto›Titolo V
Art. 85
In vigore dal 5 nov 1890
Allorquando gli utili netti annuali della cassa avranno raggiunto per un triennio la somma di L. 5000, sarà istituito l'ufficio di direttore, che sarà retribuito e dovrà prestare cauzione.
L'istituzione dell'ufficio di direttore e relative attribuzioni e competenze dovranno, previo voto del consiglio comunale, riportare l'approvazione governativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-85