Statuto›Titolo VI
Art. 89
In vigore dal 5 nov 1890
Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà insediarsi dopo otto giorni dalla data della esecutorietà della deliberazione di nomina del consiglio comunale.
In tale occasione il consiglio di amministrazione prenderà dalla congregazione di carità attuale amministratrice della cassa, regolare consegna dell'ufficio, registri, titoli e valori della cassa stessa.
A questa consegna dovrà assistere il sindaco od un suo delegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-89