Statuto›Titolo VI
Art. 87
In vigore dal 5 nov 1890
Le riforme e modificazioni che si vorranno apportare al presente statuto, potranno essere proposte tanto dal consiglio di amministrazione, che dal consiglio comunale e dovranno riportare la sovrana approvazione.
Se le riforme sono proposte dal consiglio di amministrazione dovranno essere sottoposte al voto del consiglio comunale, prima di essere trasmesse all'autorità governativa, e se proposte dal consiglio comunale dovranno essere sottoposte al voto del consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-87