Statuto›Titolo V
Art. 82
In vigore dal 5 nov 1890
Pel servizio della cassa sono destinati un segretario, un ragioniere ed un cassiere ed il necessario personale inserviente.
Richiedendolo l'ulteriore sviluppo della istituzione vi si potrà aggiungere anche un applicato od impiegato d'ordine.
Gl'impieghi suddetti sono conferiti dal consiglio di amministrazione e retribuiti a giudizio dello stesso.
Il cassiere deve prestare cauzione.
Verificandosi il caso previsto nell' vi saranno pure dei periti estimatori che debbono del pari prestare cauzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-82