Statuto
Art. 27
In vigore dal 5 nov 1890
Qualora venisse fatto alla cassa uno speciale assegno di capitale, si faranno pure operazioni di prestiti e sovvenzioni sopra pegno di oggetti preziosi, di rame e di ottone e di tessuti non usati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-27