Statuto
Art. 26
In vigore dal 5 nov 1890
La cassa impiega i capitali che amministra nei seguenti modi:
a) In acquisto di titoli a debito dello Stato, buoni del tesoro, cartelle fondiarie ed agrarie, obbligazioni garentite dallo Stato, obbligazioni derivanti da prestiti comunali e provinciali, ed azioni d'istituti di emissione;
b) In prestiti e sovvenzioni dirette, su vaglia cambiari all'ordine dell'istituto;
c) In sconto di cambiali, vaglia cambiari, biglietti all'ordine, buoni del tesoro, cedole di rendita pubblica e di obbligazioni fondiarie ed agrarie;
d) In sovvenzioni e mutui agrari secondo la legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª);
e) In mutui chirografari ed ipotecari, e cessioni di crediti ipotecari;
f) In somministrazioni in conto corrente garentite a privati, ad istituti di credito ed enti morali;
g) In anticipazioni sopra depositi di titoli, obbligazioni, ed azioni indicati sotto la lettera a);
h) In deposito a conto corrente, od a scadenza fissa presso istituti di credito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-26