Statuto
Art. 30
In vigore dal 5 nov 1890
Sono preferite le operazioni più piccole ed a più breve scadenza, quelle destinate a soccorrere le industrie locali e l'agricoltura e quelle richieste dai cittadini piedimontesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-30