Statuto

Art. 30

In vigore dal 5 nov 1890
Sono preferite le operazioni più piccole ed a più breve scadenza, quelle destinate a soccorrere le industrie locali e l'agricoltura e quelle richieste dai cittadini piedimontesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo