Statuto

Art. 34

In vigore dal 5 nov 1890
Gli effetti commerciali enunciati nella lettera c) dell' e che si presentano allo sconto, debbono essere rivestiti di tre firme, compresa quella del presentatore, e la loro scadenza non deve essere superiore a mesi sei dal giorno della loro presentazione. Possono essere rinnovati, purchè minorati del quinto del loro valore primitivo. Possono accettarsi anche con due firme, quando vi sia idonea cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-34

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