Statuto
Art. 38
In vigore dal 5 nov 1890
L'ammontare dei mutui addizionato con quello dei pesi preesistenti sugl'immobili offerti in ipoteca non può eccedere i due terzi del valore degl'immobili stessi, se trattasi di fondi rustici, e la metà del valore se trattasi di fondi urbani.
I fabbricati debbono essere assicurati contro i danni degli incendi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-38