Statuto
Art. 43
In vigore dal 5 nov 1890
Per le operazioni di che all' si osserveranno le norme seguenti:
a) L'ammontare di ogni prestito o sovvenzione non potrà essere maggiore di 3/4 del valore stimato da periti, se con pegni di oggetti preziosi, rame ed ottone, e della metà del valore se con pegno di tessuti;
b) La durata sarà di un anno per i pegni di oggetti preziosi e di metallo, e di sei mesi per quelli di tessuti, ma potrà essere rinnovata alla scadenza mediante nuova stima;
c) Ciascuna operazione non può sorpassare il limite che sarà stabilito nel regolamento di che all';
d) Qualora il pegno non sia riscattato o rinnovato alla scadenza, gli oggetti saranno venduti a mezzo di pubblico incanto e senza intervento dell'autorità giudiziaria.
Col prezzo che se ne otterrà sarà pagato il credito della cassa per capitale, interesse e spese, ed ogni residuo sarà tenuto infruttifero a disposizione del debitore espropriato per anni cinque, decorsi i quali, senza che sia stato ritirato, cederà a beneficio della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-43