Statuto
Art. 46
In vigore dal 5 nov 1890
La cassa può fare pure prestiti sull'onore o sulla parola alle classi operaie e lavoratrici del comune, sia direttamente che per mezzo delle associazioni operaie e società cooperative.
Nell'un caso o nell'altro le somme che potessero essere impiegate in così fatte operazioni non possono complessivamente superare la vigesima parte del patrimonio libero della cassa.
All'uopo si forma un fondo speciale con i mezzi di che all'.
Un regolamento speciale determina le modalità di queste operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-46