Statuto›Titolo III
Art. 49
In vigore dal 5 nov 1890
Due dei quattro consiglieri dovranno essere estranei al consiglio comunale.
Assumendosi successivamente da alcuni di essi l'ufficio di consigliere comunale decadrà da quello di componente del consiglio di amministrazione della cassa e dovrà essere surrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-49