Statuto›Titolo III
Art. 52
In vigore dal 5 nov 1890
Gli uffici di presidente e di membri del consiglio di amministrazione sono esercitati gratuitamente.
Agli eletti ed investiti sono applicabili le disposizioni degli della legge 15 luglio 1888 e 10 e 44 del relativo regolamento approvato con regio decreto del 4 aprile 1889.
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