StatutoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 5 nov 1890
La cassa, nei giorni stabiliti nel regolamento, riceve depositi in danaro a titolo di risparmio non inferiore a centesimi cinquanta, e non superiore a lire cento per ogni versamento. Qualora la cassa non operi in tutti i giorni, lo ammontare massimo di ogni versamento potrà raggiungere la somma che il depositante potrebbe versare successivamente entro la prima e seconda metà del mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-6

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