StatutoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 5 nov 1890
Il patrimonio della cassa è di lire 40,436. 69, per quanto trovasi liquidato nel conto dell'esercizio 1889, comprese in esso lire 2,550, assegnate per sovrana disposizione nel 1857 come fondo di dotazione di un monte pecuniario da istituirsi in detto comune e che nel 1868 fu invertito per la cassa di risparmio. Questo patrimonio sarà aumentato conforme al disposto dell' della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª). Il patrimonio della cassa serve a garenzia dei depositanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-2

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