Statuto›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 5 nov 1890
Quando la somma versata ha raggiunto le lire due, la cassa corrisponde un interesse nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
L'interesse decorre dai giorni 1° e 16 d'ogni mese successivi alla data del versamento, e cessa nei giorni 1° e 16 del mese precedente al rimborso. Si computa da due in due lire, e si liquida a 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.
Gl'interessi non riscossi nei mesi di luglio e gennaio vengono capitalizzati e diventano anche essi fruttiferi, con decorrenza dal primo giorno dei detti mesi.
Le variazioni nel saggio dell'interesse debbono essere notificate al pubblico un mese prima della loro attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-7