StatutoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 5 nov 1890
Qualora la cassa di risparmio dovesse cessare dal suo esercizio per qualunque causa riconosciuta giusta dal consiglio comunale, dall'autorità governativa provinciale, e dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il capitale residuale, dopo pagati i depositi, gl'interessi sulle somme depositate, e qualsiasi altra passività, sarà devoluto al comune di Piedimonte d'Alife per essere destinato alla pubblica beneficenza locale, od a promuovere istituzioni di pubblica utilità ed interesse locale, a giudizio del consiglio comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-5

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