Statuto›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 5 nov 1890
In conformità dell' della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), dagli utili netti attuali si preleverà una parte non maggiore del decimo per essere destinata a promuovere e premiare la previdenza ed il risparmio, ed a qualsiasi uso benefico di pubblica utilità.
Questa parte potrà elevarsi fino a due decimi, sempre quando il patrimonio della cassa sia eguale almeno del decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo.
Questo prelevamento di utili formerà un fondo speciale di erogazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-4