Statuto›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 5 nov 1890
L'opposizione al rimborso delle somme iscritte in libretti al portatore nei casi previsti dallo della legge 15 luglio 1888, deve essere fatta per mezzo d'usciere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-17