Statuto›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 5 nov 1890
Rimborsato al depositante tutto il capitale ed interesse, la cassa ritira il libretto. Questo dev'essere quitanzato dallo esibitore, se è al portatore, o nominativo, pagabile al portatore; e dallo intestatario, o da un suo legale rappresentante, se è nominativo. In caso di analfabeti vi si supplisce con le firme di due testimoni.
Adempiutasi tale formalità la cassa non può essere ricercata nè molestata per indebiti pagamenti.
I libretti estinti sono tenuti in deposito per cinque anni, e dopo saranno distrutti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-18