Statuto›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 5 nov 1890
La cassa può sospendere il pagamento delle somme richieste, quando abbia fondato sospetto di frode, dandone però in pari tempo notizia al pretore del mandamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-16