StatutoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 5 nov 1890
I libretti al portatore si cedono con la semplice tradizione; quelli nominativi sono trasferibili mediante girata, fatta e registrata con le norme stabilite nel regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-11

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