Statuto›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 5 nov 1890
Non può essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una medesima persona.
I direttori di scuole, d'istituti di beneficenza, di opificii, ed i tutori potranno però aprire più libretti quando sia provato che questi sono destinati ad altrettante persone da essi dipendenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-13