StatutoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 5 nov 1890
Non può essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una medesima persona. I direttori di scuole, d'istituti di beneficenza, di opificii, ed i tutori potranno però aprire più libretti quando sia provato che questi sono destinati ad altrettante persone da essi dipendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo