StatutoTitolo II

Art. 12

In vigore dal 5 nov 1890
Lo ammontare massimo del credito fruttifero iscritto nei libretti nominativi non può eccedere L. 3,000, non compreso l'interesse capitalizzato. Ogni maggior credito resta infruttifero. Questa limitazione, a giudizio dell'amministrazione, può non applicarsi ai libretti di credito di enti morali, di associazioni cooperative, di società di mutuo soccorso, riconosciute, nonché ai depositi condizionati e vincolati, ma sulla eccedenza può corrispondersi un interesse minore del normale, giusta quanto sarà detto nel regolamento di che all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo