Statuto›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 5 nov 1890
Il rimborso di tutto o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà mediante la semplice esibizione del libretto, quando questo è al portatore, o nominativo, ma pagabile al portatore; ed al titolare o suo legittimo rappresentante, quando il libretto è nominativo.
Il rimborso si fa all'atto della richiesta per somme non superiori a L. 100, entro otto giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 500, entro quindici giorni per somme non superiori a L. 1,000, entro un mese per somme non superiori a L. 2,000, entro due mesi per somme maggiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-15