StatutoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 5 nov 1890
I libretti possono essere, a richiesta del depositante, nominativi, al portatore, o nominativi pagabili al portatore. I libretti nominativi debbono contenere le indicazioni necessarie per riconoscere la identità del creditore. I libretti al portatore possono contenere la designazione del nome del depositante. Ciascuna categoria di libretti deve avere segni distintivi esterni.
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