Statuto›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 5 nov 1890
All'atto del primo versamento è rilasciato gratuitamente al depositante un libretto portante le firme del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi ne fa le veci, di uno dei consiglieri e del ragioniere, e munito del suggello a secco dello istituto.
Nel libretto sono riportati tutti i versamenti e rimborsi, e l'interesse liquidato e pagato.
Nel libretto di che al presente articolo, deve farsi annotazione del vincolo o condizione alle quali è stato sottoposto il rimborso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-9