Statuto›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 5 nov 1890
In caso di perdita (distruzione, sottrazione o smarrimento) di un libretto di risparmio si seguiranno le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4705 (serie 3ª), ma non sarà necessaria la indicazione del numero del libretto.
Quando la somma rappresentata dal libretto non eccede le lire cento si rilascia il duplicato con fideiussione personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-14