Statuto›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 5 nov 1890
Sopra libretti indicati nello articolo precedente si possono fare versamenti non inferiori a centesimi venti, nè superiori a lire cinque.
Il libretto è personale, cioè di esclusiva proprietà dello intestato ed è inalienabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-20