Statuto›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 5 nov 1890
L'interesse che si corrisponde sopra depositi iscritti su detti libretti, incomincia a decorrere dal giorno successivo a quello del fatto versamento, e sarà stabilito in una misura superiore al saggio dello interesse sui depositi a risparmio ordinario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-21