Statuto›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 5 nov 1890
Fino a quando non sarà stabilita la suddetta categoria speciale dei libretti, il consiglio di amministrazione in ogni anno, sulla parte dell'utile netto della quale può disporre ai sensi dell' del presente, concede un maggior interesse a titolo di premio a tutti i depositanti delle classi indicate nel precedente , che abbiano fatto almeno un versamento per settimana, senza effettuare alcun rimborso, limitandole alle prime lire 300 di ciascun credito iscritto su libretti nominativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-25