StatutoTitolo II

Art. 22

In vigore dal 5 nov 1890
Il credito massimo fruttifero sopra ciascun libretto della categoria speciale non può eccedere la somma di L. 300. Quando il credito abbia raggiunta detta somma, o quando il depositante abbia notoriamente mutato le proprie condizioni economiche, la cassa invita il depositante in questo secondo caso ad estinguere il suo libretto, e nel primo a diminuirne l'importo mediante un parziale rimborso. Qualora il depositante non si uniformi allo invito, il libretto viene estinto di ufficio, ed è aperta contemporaneamente per la somma corrispondente una nuova partita nella categoria dei depositi ordinarii, intestata al nome del depositante medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-22

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