Statuto›Titolo III
Art. 51
In vigore dal 5 nov 1890
Le nomine e surrogazioni ordinarie saranno fatte dal consiglio comunale nella sessione ordinaria autunnale, quelle straordinarie quando se ne verifica il caso.
Gli eletti in surrogazione straordinaria completano il periodo di coloro che hanno sostituito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-51