StatutoTitolo III

Art. 56

In vigore dal 5 nov 1890
Il consiglio comunale potrà pure nominare fra i cittadini del comune godenti i dritti civili e politici due censori o delegati. Questi debbono essere eletti a maggioranza assoluta, durano in ufficio quattro anni, sono sempre rieligibili e se ne rinnova uno per ogni biennio. Sono ad essi applicabili le disposizioni della lettera c) del precedente articolo. Il loro ufficio è anche gratuito. Le loro attribuzioni sono determinate negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-56

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