Statuto›Titolo III
Art. 56
In vigore dal 5 nov 1890
Il consiglio comunale potrà pure nominare fra i cittadini del comune godenti i dritti civili e politici due censori o delegati.
Questi debbono essere eletti a maggioranza assoluta, durano in ufficio quattro anni, sono sempre rieligibili e se ne rinnova uno per ogni biennio.
Sono ad essi applicabili le disposizioni della lettera c) del precedente articolo.
Il loro ufficio è anche gratuito.
Le loro attribuzioni sono determinate negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-56