Statuto›Titolo III
Art. 55
In vigore dal 5 nov 1890
Nei casi di assenza o d'impedimento del presidente ne assume le funzioni il consigliere anziano. Fra gli eletti contemporaneamente è anziano quello fra i consiglieri che ha riportato maggior numero di voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-55