Statuto
Art. 57
In vigore dal 5 nov 1890
Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte in ogni mese, e straordinariamente sempre che se ne riconosca il bisogno ed anche a richiesta di due consiglieri o dei censori.
Le convocazioni sono fatte dal presidente o da chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-57