Statuto
Art. 61
In vigore dal 5 nov 1890
I componenti del consiglio di amministrazione ed i censori non possono prendere parte a deliberazioni, che in qualunque modo riguardano interessi dei loro congiunti od affini fino al 4° grado civile, nonché di enti morali o di istituzioni da essi amministrati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-61