Statuto
Art. 64
In vigore dal 5 nov 1890
Spetta al presidente:
a) sopraintendere e regolare tutte le operazioni della cassa in conformità dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) eseguire e far eseguire tutte le deliberazioni del consiglio;
c) stipulare i contratti deliberati dal consiglio;
d) proporre al consiglio il bilancio presuntivo e presentargli quello consuntivo di ciascun esercizio annuale;
e) presentare al consiglio tutte le proposte relative alla gestione ed operazioni della cassa ed allo sviluppo e miglioramento della istituzione;
f) sorvegliare la regolare tenuta dell'ufficio, dei registri e della cassa e la conservazione delle carte e valori;
g) procedere alle verifiche ordinarie e straordinarie della cassa con l'assistenza di uno dei consiglieri;
h) provvedere per le compilazioni e pubblicazioni periodiche delle situazioni e statistiche;
i) fare tutti gli atti conservativi dei diritti ed interessi della istituzione e rappresentarla in giudizio nei rapporti con i terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-64