Statuto

Art. 64

In vigore dal 5 nov 1890
Spetta al presidente: a) sopraintendere e regolare tutte le operazioni della cassa in conformità dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; b) eseguire e far eseguire tutte le deliberazioni del consiglio; c) stipulare i contratti deliberati dal consiglio; d) proporre al consiglio il bilancio presuntivo e presentargli quello consuntivo di ciascun esercizio annuale; e) presentare al consiglio tutte le proposte relative alla gestione ed operazioni della cassa ed allo sviluppo e miglioramento della istituzione; f) sorvegliare la regolare tenuta dell'ufficio, dei registri e della cassa e la conservazione delle carte e valori; g) procedere alle verifiche ordinarie e straordinarie della cassa con l'assistenza di uno dei consiglieri; h) provvedere per le compilazioni e pubblicazioni periodiche delle situazioni e statistiche; i) fare tutti gli atti conservativi dei diritti ed interessi della istituzione e rappresentarla in giudizio nei rapporti con i terzi.
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