Statuto
Art. 44
In vigore dal 5 nov 1890
La cassa riceve a titolo di custodia depositi di titoli di crediti e di oggetti preziosi, con le discipline e norme stabilite dal regolamento d'interna amministrazione.
A titolo di dritto di custodia la cassa percepisce una tassa nella misura che stabilisce il consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-44