Statuto

Art. 44

In vigore dal 5 nov 1890
La cassa riceve a titolo di custodia depositi di titoli di crediti e di oggetti preziosi, con le discipline e norme stabilite dal regolamento d'interna amministrazione. A titolo di dritto di custodia la cassa percepisce una tassa nella misura che stabilisce il consiglio di amministrazione.
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