Statuto
Art. 40
In vigore dal 5 nov 1890
Le somministrazioni in conto corrente debbono essere garentite con ipoteca su beni stabili, o da depositi di titoli, obbligazioni ed azioni al portatore indicate nella lettera a) dell', o da obbligazioni garantite da fideiussore o da cambiali o vaglia cambiarii.
La durata di dette operazioni non può eccedere gli anni cinque, e sono ad esse applicabili le disposizioni contenute nel presente paragrafo, secondo i casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-40