Statuto
Art. 35
In vigore dal 5 nov 1890
Per i prestiti e mutui agrari si osservano le disposizioni della legge 23 gennaio 1887 e quelle successive al riguardo in quanto contengono agevolazioni e facilitazioni maggiori di quelle indicate nel presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-35