Statuto

Art. 37

In vigore dal 5 nov 1890
I mutui ipotecari si fanno a scadenza fissa, o con ammortamento graduale. Nel primo caso la loro durata non può essere maggiore di anni cinque, e nel secondo caso la durata può estendersi ad anni trenta. L'ammortamento graduale può farsi sia col metodo scalare che con quello a quota fissa annuale. Gl'immobili da ipotecarsi possono essere sì rustici che urbani, ma situati nel perimetro territoriale stabilito dal regolamento d'interna amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo