Statuto
Art. 37
In vigore dal 5 nov 1890
I mutui ipotecari si fanno a scadenza fissa, o con ammortamento graduale. Nel primo caso la loro durata non può essere maggiore di anni cinque, e nel secondo caso la durata può estendersi ad anni trenta.
L'ammortamento graduale può farsi sia col metodo scalare che con quello a quota fissa annuale.
Gl'immobili da ipotecarsi possono essere sì rustici che urbani, ma situati nel perimetro territoriale stabilito dal regolamento d'interna amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-37