Statuto›Titolo V
Art. 84
In vigore dal 5 nov 1890
Per le consultazioni giuridico-legali per la concessione di mutui ipotecari, o cessione de crediti ipotecari, vi sarà pure un avvocato che sarà retribuito dagl'interessati in base ad una tariffa deliberata dal consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-84